
• REACH:
Acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrazione – valutazione – autorizzazione – restrizione delle sostanze chimiche) è un regolamento dell’Unione Europea in vigore dal 2007.
L’obiettivo del regolamento REACH è il miglioramento della protezione della salute e dell’ambiente dai rischi provenienti da sostanze chimiche. Promuove inoltre metodi alternativi alle sperimentazioni effettuate sugli animali per la valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, sia quelle impiegate nei processi industriali sia quelle utilizzate quotidianamente, come ad esempio nei prodotti per la pulizia, nei capi di abbigliamento, nei rivestimenti di interni, di vetture, di muri e pavimenti, nelle decorazioni e molto altro ancora…
A.P.A. S.p.A. ritiene la Sicurezza dei propri prodotti, la Salute delle persone ed il Rispetto dell’ambiente di primaria importanza. Per tale motivo condivide e persegue gli obiettivi previsti dal Regolamento Europeo REACH e si assicura di non utilizzare mai sostanze pericolose “SVHC” presenti nello stesso.
A.P.A. S.p.A. in fase di progettazione di nuovi prodotti valuta con molta attenzione le materie prime impiegate. Grazie ai continui investimenti nella Ricerca e Sviluppo A.P.A. S.p.A. offre ai propri clienti prodotti sicuri per l’uomo e l’ambiente.
Approfondimento:
Il regolamento REACH, prevede che le sostanze pericolose che destano particolare preoccupazione, in tema salute e ambiente, possano essere inserite in un percorso regolatorio che si può concludere anche con la messa al bando delle sostanze stesse.
Le sostanze ritenute preoccupanti (SVHC) vengono inserite in una lista definita “Candidate List”. Per l’utilizzo di tali sostanze in quantità maggiore del 0.1% p/p. vi è la necessità di fornire sufficienti informazioni ai clienti in merito l’uso sicuro e, nel caso in cui tali sostanze vengano impiegate per la produzione di articoli, darne comunicazione all’ECHA (Notifica SCIP).
Gli accertamenti condotti sulle sostanze SVHC possono portarle all’inclusione nell’allegato XIV, ovvero la lista delle sostanze per cui è necessaria l’Autorizzazione da parte dell’Agenzia Europea sulle sostanze chimiche – ECHA.
Qualora i rischi legati all’utilizzo di una sostanza risultino inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente, la stessa viene inserita nell’allegato XVII e non è più possibile commercializzarla o utilizzarla all’interno del territorio Europeo.
• ROHS:
Essa definisce le restrizioni nell’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche realizzate o importate all’interno dell’Unione Europea.
L’uso principale concepito per i prodotti APA è quello di materiali per la realizzazione di decorazioni, grafica pubblicitaria, wrapping, interior design e abbigliamento.
Riconoscendo quindi la non applicabilità in senso stretto della Direttiva RoHS, A.P.A. S.p.A. assicura che nel processo produttivo non vengono impiegate le sostanze identificate da tale regolamentazione.
Approfondimento:
Nel 2011 è stata emanata la direttiva “RoHS 2” che ha sostituito la direttiva originale e che consente l’aggiornamento delle sostanze chimiche soggette a limitazione o esenzione.
La Direttiva prevede che nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche non vengano utilizzate le seguenti sostanze:
• Piombo
• Mercurio
• Cadmio
• Cromo esavalente (Cromo VI)
• Bifenili polibromurati (PBB)
• Etere di difenile polibromurato (PBDE).
• Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
• Benzibutilftalato (BBP) (0,1 %)
• Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
• Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)